venerdì 29 luglio 2016

DECRETO SVILUPPO: RECUPERO EDILIZIO E RISPARMIO ENERGETICO Articolo 11 del decreto legge Sviluppo del Consiglio dei ministri, 22 giugno 2012, n. 83 Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico 1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50%, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis. 2. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013, fermi restando i valori massimi, le detrazioni spettano per una quota pari al 50% delle spese stesse». 3. All'articolo 4, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'ultimo periodo è soppresso; la presente disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012. NUOVO CALENDARIO PER GLI SCONTI Dall'entrata in vigore del Dl Sviluppo la detrazione per il recupero edilizio passa dal 36% al 50% e il tetto di spesa passa da 48.000 a 96.000 euro. Restano in vigore tutte le altre regole, dalla rateazione in 10 anni del bonus all'elenco delle opere agevolabili contenuto nell'articolo 4 del Dl 201/2011. Tutto questo, però, terminerà il 30 giugno 2013. Le spese per il risparmio energetico prima detraibili al 36% ora sono detraibili al 50% con tetto di spesa di 96.000 euro e vengono sempre qualificate come interventi «relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia». Fino al 31 dicembre 2012 è invece possibile continuare a ottenere il 55% della detrazione per le spese pagate per opere e impianti mirati al risparmio energetico in base alla normativa oggi vigente relativamente alla detrazione del 55% stessa, cioè con i limiti obbligatori del raggiungimento del risparmio del 20% rispetto ai valori stabiliti nell'allegato C, numero 1, tabella 1 di cui al Dlgs 192/2005. Dal 1° gennaio 2013, per il recupero edilizio, le spese continuano ad essere detraibili al 50% nel limite di spesa di 96.000 euro. Per interventi ex 36%, cioè «relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia», il limite è di 96.000 euro e la detrazione massima è del 50%, cioè 48.000 euro. Le opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia. Per le spese pagate a partire dal 1° gennaio 2013 per opere e impianti mirati al risparmio energetico in base alla normativa oggi vigente relativamente alla detrazione del 55%, cioè con i limiti obbligatori del raggiungimento del risparmio del 20% rispetto ai valori presenti nell'allegato C, numero 1, tabella 1 del Dlgs 192/2005, cambia il tetto di spesa mentre i vari limiti di detrazione (si veda la tabella qui sotto) restano uguali e rappresentano il 50% della spesa stessa. Dal 1° luglio 2013, per il recupero edilizio tornano ad essere applicate le regole vigenti all'entrata in vigore del Dl Sviluppo, cioè il tetto di spesa a 48.000 euro e la detraibilità al 36% delle spese sostenute. Per il risparmio energetico tornano in vigore le vecchie regole, in via retroattiva grazie al Dl Sviluppo: quindi, ci sarà la detrazione del 36% per le sole spese sostenute «per interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia». Scompaiono per sempre, invece, la detrazione del 55% ed i limiti agli interventi a essa legati. Comunque, la convenienza all'utilizzo di questa detrazione era già stata fortemente mitigata a partire dall'entrata in vigore del Dl Sviluppo, dato che gli interventi legati al risparmio energetico venivano agevolati al 50% e la casistica era meno restrittiva. LA PROCEDURA PER LA DETRAZIONE Gli ultimi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate per il 36% e il 55%, valevoli anche per il bonus del 50%. Pagamento con bonifico Per poter beneficiare della detrazione del 36% e del 55% (e ora anche del 50%), le spese devono essere pagate con bonifico "tracciabile", da cui risultino: 1. causale del versamento; 2. codice fiscale del beneficiario della detrazione; 3. numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. L'assenza di questi elementi preclude l'accesso alla detrazione, mentre prima si permetteva al contribuente di integrare il bonifico privo di questi dati, comunicandoli alla banca o alle poste. La risoluzione n. 55/E del 7 giugno 2012 cambia orientamento: per non perdere il bonus, il contribuente può rifare il pagamento con un nuovo bonifico bancario o postale, in cui indichi correttamente i dati richiesti; quindi, dovrà farsi restituire il primo pagamento dall'impresa. Il procedimento da seguire L'obbligo di spedire la comunicazione al centro operativo delle Entrate di Pescara, richiesta per il 36%, è stato abolito dal 14 maggio 2011. La circolare 19/E del 1° giugno 2012 precisa che si può avere la detrazione per i lavori iniziati nel 2011 - anche prima del 14 maggio - anche se non è stata inviata la comunicazione, a patto che in Unico e nel 730 siano indicati i dati catastali dell'immobile. Lo stesso chiarimento ora vale anche per il 50% Nulla cambia nella procedura per il 55%, ridotto al 50% dal 1° gennaio al 30 giugno 2013: va inviata la documentazione all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori, variabile in base al tipo di intervento eseguito. La manodopera in fattura L'obbligo di indicare in modo distinto il costo della manodopera nelle fatture per il 36% e il 55% - dettato a pena di decadenza, almeno per le fatture di saldo lavori - è stato abolito dal 14 maggio 2011. La circolare 19/E del 1° giugno 2012 precisa che la soppressione vale anche per le spese fatturate prima di questa data, compresi gli anni precedenti. La stessa semplificazione ora vale anche per il 50%. L'autocertificazione Tra i documenti che il contribuente deve conservare, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 2 novembre 2011 cita anche una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (articolo 47 del Dpr 445/2000) in cui si indichi la data di inizio lavori e si attesti che gli interventi sono agevolabili anche se non necessitano di titolo abilitativo. La circolare 19/E del 1° giugno 2012 chiarisce che questa dichiarazione serve solo se, per i lavori, la normativa edilizia non prevede alcun titolo abilitativo, compresa la comunicazione in carta libera al Comune. Di fatto, la dichiarazione va redatta solo per l'attività edilizia libera. Lavori in condominio In caso di lavori sulle parti comuni degli edifici condominiali, il singolo condòmino può beneficiare della detrazione anche se ha solo la certificazione dell'amministratore di condominio, con cui questi attesta: 1) di aver adempiuto tutti gli obblighi previsti per la detrazione; 2) di essere in possesso della documentazione originale; 3) la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione. La documentazione originale indicata dal provvedimento direttore Entrate 2 novembre 2011 sarà conservata dall'amministratore. Nella dichiarazione dei redditi, i condòmini devono solo indicare il codice fiscale del condominio; i dati catastali sono riportati dall'amministratore nel quadro AC. La circolare 19/E del 1° giugno 2012 parla solo del 36%, ma si può ritenere che lo stesso principio valga anche per il 55%. IL NUOVO BONUS DEL 50% Come cambiano le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie con l'introduzione del nuovo sconto del 50% Il 36% diventa più ricco Per le spese sostenute dall'entrata in vigore del decreto sviluppo fino al 30 giugno 2013: - la detrazione Irpef del 36%, così come disciplinata dall'articolo 16-bis del Tuir, sale al 50% e l'importo massimo delle spese passa da 48.000 a 96,000 euro - la detrazione Irpef del 50% si apllica anche alle spese per la realizzazione di opere finalizzate al risparmio energetico, compresi gli impianti a fonti rinnovabili e anche se non vengono fatte opere edilizie; i lavori devono, però, essere in linea con la normativa vigente ed il proprietario deve acquisire idonea documentazione. Come cambia il 55% Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2012, la detrazione Irpef/Ires del 55% per il risparmio energetico prosegue con le regole precedenti senza modifiche, sia per i lavori agevolati, sia per i tetti di spesa. Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 30 giugno 2013, la detrazione Irpef/Ires del 55% viene ridotta al 50%, con una modifica che si riflette anche sull'importo massimo delle spese agevolate. Le regole a regime Per le spese sostenute dal 1° luglio 2013 in poi, resta solo la detrazione Irpef del 36%, con tetto massimo di 48.000 euro, così come disciplinata dall'articolo 16-bis del Tuir e applicabile anche alle opere per il risparmio energetico. GLI SCONTI PER LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO E RISPARMIO ENERGETICO NEL D.L. SVILUPPO TIPO DI INTERVENTO SPESA MASSIMA DETRAZIONE MASSIMA (50%) Ristrutturazioni Detrazioni dall'Irpef del 50% delle spese di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento e ristrutturazione di immobili residenziali. Vale anche per le manutenzioni ordinarie di parti comuni condominiali 96.000 euro La spesa massima per unità immobiliare 48.000 euro È l'importo che si può detrarre nel corso di dieci anni Caldaie Sconto del 50% delle spese per sostituire impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione con messa a punto del sistema di distribuzione e per sostituire scaldacqua tradizionali con quelli a pompa di calore 60.000 euro È l'importo massimo di spesa che si può portare in detrazione 30.000 euro È la detrazione massima dall'Irpef o dall'Ires in dieci anni Pannelli solari Detrazione del 50% dall'Irpef o dall'Ires delle spese per installare pannelli solari per produrre acqua calda per usi domestici o industriali e per coprire il fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di cura, scuole e Università 120.000 euro È la somma massima su cui si può chiedere l'agevolazione 60.000 euro È l'importo che si può scalare dalle imposte in dieci anni Pareti, Pavimenti e Finestre Detrazione del 50% delle spese per interventi (con requisiti di trasmittanza termica U) su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o uità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali e finestre con infissi 120.000 euro È la spesa massima su cui chiedere lo sconto 60.000 euro È lo sconto massimo in dieci anni Riqualificazione energetica Detrazione del 50% sulle spese per interventi di riqualificazione energetica completa di edifici esistenti, che consentono di ridurre del 20% (rispetto ai valori del Dlgs 192/2005) il valore di fabbisogno annuo di energia primaria 200.000 euro È l'importo massimo su cui chiedere l'aiuto 100.000 euro È il massimo del bonus ottenibile Nota: le norme sopra elencate sono le stesse in vigore per le ristrutturazioni edilizie. INTRODUZIONE La detrazione fiscale del 55% è stata prorogata al 31 dicembre 2012 dal decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011). Con la conversione in legge del decreto, la detrazione è stata estesa alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. La stessa norma ha disposto, inoltre, che dal 1° gennaio 2013 le agevolazioni sul risparmio energetico saranno sostituite con la detrazione fiscale del 36% prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie, che dal 2012 non avrà più scadenza. Infatti, grazie all'introduzione nel Testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 917/1986) dell'art. 16-bis (Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici), l'agevolazione è stata resa strutturale e definitiva. Negli ultimi anni, le disposizioni che regolano la materia delle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico sono state più volte modificate. In particolare, sono cambiate le procedure da seguire per usufruire correttamente delle stesse. Per esempio: • è stato previsto l'obbligo di inviare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate, quando i lavori proseguono oltre un periodo d'imposta; • è stato modificato il numero di rate annuali in cui deve essere ripartita la detrazione; • è stata sostituita la tabella dei valori limite della trasmittanza termica. In questa guida sono descritti i vari tipi di intervento per i quali si può fruire del beneficio e gli adempimenti necessari per ottenerlo. L'AGEVOLAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA TOP IN CHE COSA CONSISTE L'agevolazione consiste nel riconoscimento di detrazioni d'imposta nella misura del 55% delle spese sostenute, da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione, diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti. Si tratta di riduzioni dall'Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall'Ires (Imposta sul reddito delle società) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per: • la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento; • il miglioramento termico dell'edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti); • l'installazione di pannelli solari; • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. I limiti d'importo sui quali calcolare la detrazione variano in funzione del tipo di intervento, come indicato nella seguente tabella: GLI IMPORTI DELLA DETRAZIONE (IN VIGORE FINO AL 31 DICEMBRE 2012) TIPO DI INTERVENTO SPESA MASSIMA DETRAZIONE MASSIMA (55%) riqualificazione energetica di edifici esistenti 181.818,18 euro 100.000 euro involucro edifici (pareti, finestre, compresi gli infissi, su edifici esistenti) 109.090,90 euro 60.000 euro installazione di pannelli solari 109.090,90 euro 60.000 euro sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale 54.545,45 euro 30.000 euro Per gli interventi realizzati a partire dal 2008, quando essi consistono nella prosecuzione di lavori appartenenti alla stessa categoria effettuati in precedenza sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione occorre tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti. In ogni caso, come tutte le detrazioni d'imposta, l'agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell'imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso. Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l'attività d'impresa o professionale). La prova dell'esistenza dell'edificio può essere fornita o dalla sua iscrizione in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell'Imu, se dovuta. Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell'immobile. L'esclusione degli edifici di nuova costruzione, peraltro, risulta coerente con la normativa di settore adottata a livello comunitario, in base alla quale tutti i nuovi edifici sono assoggettati a prescrizioni minime della prestazione energetica in funzione delle locali condizioni climatiche e della tipologia. In relazione ad alcune tipologie di interventi, inoltre, è necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche quali, ad esempio: 1. essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell'intervento (tranne nel caso in cui si installano pannelli solari); 2. nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell'unità immobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità; 3. nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all'incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione. Restano esclusi, quindi, gli interventi relativi ai lavori di ampliamento. Qualora la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento, la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente. In quest'ultimo caso, comunque, l'agevolazione non può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica globale dell'edificio, considerato che per tali interventi occorre individuare il fabbisogno di energia primaria annua riferito all'intero edificio, comprensivo, dunque, anche dell'ampliamento. Sono agevolabili, invece, gli interventi per i quali la detrazione è subordinata alle caratteristiche tecniche dei singoli elementi costruttivi (pareti, infissi, eccetera) o dei singoli impianti (pannelli solari, caldaie, eccetera). Se con tali interventi si realizzano impianti al servizio dell'intero edificio, la detrazione del 55% deve essere calcolata solo sulla parte imputabile all'edificio esistente, non potendo essere riconosciuta sulla parte di spesa riferita all'ampliamento. CHI PUÒ USUFRUIRNE Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d'impresa, che possiedono a qualsiasi titolo l'immobile oggetto di intervento. In particolare, sono ammessi all'agevolazione: • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; • i contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali); • le associazioni tra professionisti; • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. ATTENZIONE Non possono usufruire dell'agevolazione le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, in caso di spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili merce. Tra le persone fisiche possono fruire dell'agevolazione anche: • i titolari di un diritto reale sull'immobile; • i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali; • gli inquilini; • chi detiene l'immobile in comodato. Va comunque precisato che i benefici per la riqualificazione energetica degli immobili spettano solo a chi li utilizza; pertanto, per una società non è possibile fruire della detrazione in riferimento ad immobili locati. Ciò vale anche se la società svolge attività di locazione immobiliare, poiché in questo caso i fabbricati concessi in affitto rappresentano l'oggetto dell'attività d'impresa, e non beni strumentali. Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori. Tuttavia, se i lavori sono effettuati su immobili strumentali all'attività d'impresa, arte o professione, i familiari conviventi non possono usufruire della detrazione. Si ha diritto all'agevolazione anche nel caso in cui il contribuente finanzia la realizzazione dell'intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing. In tale ipotesi, la detrazione spetta al contribuente stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing. Pertanto, non assumono rilievo ai fini della detrazione i canoni di leasing addebitati all'utilizzatore. ATTENZIONE In caso di variazione della titolarità dell'immobile durante il periodo di godimento dell'agevolazione, le quote di detrazione residue (non utilizzate) potranno essere fruite dal nuovo titolare. Questo si verifica quando si trasferiscono, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà del fabbricato o un diritto reale sullo stesso. Il beneficio rimane invece in capo al conduttore o al comodatario qualora dovesse cessare il contratto di locazione o di comodato. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI La detrazione d'imposta del 55% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (quale, ad esempio, la detrazione del 36% per il recupero del patrimonio edilizio). Nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico, sia in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell'uno o dell'altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti previsti per l'agevolazione prescelta. Inoltre, dal 1° gennaio 2009 la detrazione non è cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti dalla Comunità Europea, dalle Regioni o dagli enti locali. Di conseguenza, il contribuente deve scegliere se beneficiare della detrazione o fruire dei contributi comunitari, regionali o locali. Aliquota Iva applicabile Per completezza si segnala che per le operazioni di riqualificazione energetica degli edifici, che danno diritto alla detrazione dall'imposta lorda del 55%, non sono state introdotte particolari disposizioni in merito alla aliquota Iva applicabile. Pertanto, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere per la loro realizzazione sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare. A questo proposito, si evidenzia che la Finanziaria 2010 ha disposto che il regime agevolato dell'Iva diventa permanente (in precedenza era stata fissata al 31 dicembre 2011 la data di validità dello stesso). Il regime agevolato prevede l'applicazione dell'Iva ridotta al 10% per le prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali. Per usufruire dell'agevolazione non occorre indicare in fattura il costo della manodopera utilizzata. Fino al 13 maggio 2011 tale indicazione era invece obbligatoria per usufruire della detrazione del 36% sulle spese di recupero del patrimonio edilizio e per la detrazione del 55% sulle spese per il risparmio energetico. Le cessioni di beni restano assoggettate alla aliquota Iva ridotta solo se la relativa fornitura è posta in essere nell'ambito del contratto di appalto. Tuttavia, qualora l'appaltatore fornisca beni di valore significativo (definiti dal decreto del Ministro delle Finanze 29 dicembre 1999, quali ad esempio infissi e caldaie), l'aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei beni stessi. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall'importo complessivo della prestazione, rappresentato dall'intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni significativi. GLI INTERVENTI INTERESSATI ALL'AGEVOLAZIONE TOP Con il decreto attuativo del 19 febbraio 2007, come modificato dal decreto 7 aprile 2008, sono stati individuati gli interventi per i quali trova applicazione l'agevolazione fiscale. Si tratta delle seguenti tipologie: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 100.000 euro. Per interventi di riqualificazione energetica si intendono quelli che permettono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008 - Allegato A (tabelle a fondo pagina). I parametri cui far riferimento sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori. Per questa tipologia di intervento non sono stabiliti quali opere o impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche indicate. Pertanto, la categoria degli "interventi di riqualificazione energetica" comprende qualsiasi intervento (o insieme sistematico di interventi) che incida sulla prestazione energetica dell'edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma. Infatti, l'intervento è definito in funzione del risultato da conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale. Il fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale rappresenta "la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo" (allegato A del decreto legislativo n. 192 del 2005). Gli indici che misurano il risparmio energetico sono elaborati in funzione della categoria in cui l'edificio è classificato (residenziale o altri edifici), della zona climatica in cui è situato e del rapporto di forma che lo stesso presenta. ATTENZIONE L'indice di risparmio per fruire della detrazione deve essere calcolato in riferimento al fabbisogno energetico dell'intero edificio e non a quello delle singole porzioni immobiliari che lo compongono. Ad esempio, rientrano in questa tipologia di interventi la sostituzione o l'installazione di impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche previste per gli altri interventi agevolati. ATTENZIONE L'indice di prestazione energetica richiesto può essere conseguito anche mediante la realizzazione degli altri interventi agevolati. Ad esempio, il risparmio energetico invernale, per il quale è previsto un limite massimo di detrazione di 100.000 euro, può essere realizzato mediante un intervento consistente nella sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, per il quale è previsto un limite di detrazione d'imposta di 30.000 euro (senza richiedere la misurazione del rendimento energetico conseguito), e/o attraverso la sostituizione di infissi, intervento con un limite massimo di detrazione di 60.000 euro. In questo caso, se mediante la sostituzione dell'impianto di climatizzazione o degli infissi si consegue un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori richiesti, realizzando quindi "la qualificazione energetica dell'edificio", si potrà fruire della detrazione nel limite massimo di 100.000 euro. Resta fermo che non sarà possibile far valere autonomamente anche le detrazioni per specifici lavori che incidano comunque sul livello di climatizzazione invernale, i quali devono ritenersi compresi (ai fini della individuazione del limite massimo di detrazione spettante) nell'intervento più generale. Potranno invece essere oggetto di autonoma valutazione, ai fini del calcolo della detrazione, gli altri interventi di risparmio energetico agevolabili che non incidono sul livello di climatizzazione invernale, quali l'installazione dei pannelli solari: in questo caso la detrazione potrà essere fatta valere anche in aggiunta a quella di cui si usufruisce per la qualificazione energetica dell'edificio. INTERVENTI SUGLI INVOLUCRI DEGLI EDIFICI Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro. Si tratta degli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza U (dispersione di calore), espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 26 gennaio 2010 (vedere tabelle a fondo pagina). I parametri cui fare riferimento sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori. In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d'ingresso a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l'involucro riscaldato dell'edificio, verso l'esterno o verso locali non riscaldati, e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21/E del 23 aprile 2010). Gli infissi sono comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore quali, ad esempio, scuri o persiane, o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto quali, ad esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell'infisso. ATTENZIONE La semplice sostituzione degli infissi o il rifacimento dell'involucro degli edifici, qualora questi siano originariamente già conformi agli indici richiesti, non consente di fruire della detrazione poiché il beneficio è teso ad agevolare gli interventi da cui consegua un risparmio energetico. Quindi, in questo caso, è necessario che, a seguito dei lavori, tali indici di trasmittanza termica si riducano ulteriormente: il tecnico che redige l'asseverazione deve specificare il valore di trasmittanza originaria del componente su cui si interviene e asseverare che, successivamente all'intervento, la trasmittanza dei medesimi componenti sia inferiore o uguale ai valori prescritti. Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008 per la sostituzione di finestre, comprensive di infissi, in singole unità immobiliari, non occorre più presentare l'attestato di certificazione energetica o qualificazione energetica. INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro. Per interventi di installazione di pannelli solari si intende l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. I fabbisogni soddisfatti con l'impianto di produzione di acqua calda possono attenere non soltanto alla sfera domestica o alle esigenze produttive ma più in generale all'ambito commerciale, ricreativo o socio assistenziale; in pratica, possono accedere alla detrazione tutte le strutture riguardanti attività e servizi in cui è richiesta la produzione di acqua calda. Ai fini dell'asseverazione dell'intervento concernente l'installazione dei pannelli solari è richiesto: a) un termine minimo di garanzia (fissato in cinque anni per i pannelli e i bollitori e in due anni per gli accessori e i componenti tecnici); b) che i pannelli siano conformi alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, certificati da un organismo di un Paese dell'Unione Europea e della Svizzera. ATTENZIONE Anche l'installazione dei pannelli solari deve essere realizzata su edifici esistenti. Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008 per l'installazione di pannelli solari, non occorre più presentare l'attestato di certificazione energetica (o qualificazione energetica). Sulla base delle indicazioni tecniche fornite dall'Enea, sono assimilabili ai pannelli solari i sistemi termodinamici a concentrazione solare utilizzati per la sola produzione di acqua calda. Pertanto, le spese sostenute per la loro installazione sono ammesse in detrazione. Se, invece, si installa un sistema termodinamico finalizzato alla produzione combinata di energia elettrica e di energia termica, possono essere oggetto di detrazione solo le spese sostenute per la parte riferibile alla produzione di energia termica. In questi casi, come precisato dall'Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 12/E del 7 febbraio 2011), la quota di spesa detraibile può essere determinata in misura percentuale sulla base del rapporto tra l'energia termica prodotta e quella complessivamente sviluppata dall'impianto. INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000 euro. Per lavori di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intende la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Dal 2012 la detrazione è stata estesa alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. ATTENZIONE Dal 15 agosto 2009 (data di entrata in vigore della legge n. 99 del 23 luglio 2009) non è più richiesta la presentazione dell'attestato di qualificazione energetica anche per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Per fruire della agevolazione è necessario sostituire gli impianti preesistenti e installare le caldaie a condensazione. Dunque, non sono agevolabili né l'installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti né, se effettuata nel 2007, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore ad alto rendimento ma diversi dalle caldaie a condensazione. Tuttavia, tali interventi possono essere compresi tra quelli di riqualificazione energetica dell'edificio se rispettano l'indice di prestazione energetica previsto, permettendo così di usufruire della relativa detrazione. Dal 1° gennaio 2008 l'agevolazione è ammessa anche per la sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia. Se in uno stabile alcuni appartamenti hanno il riscaldamento ed altri no, la detrazione non può essere riconosciuta sull'intera spesa sostenuta per l'installazione di un nuovo impianto centralizzato di climatizzazione invernale, riferibile anche al riscaldamento delle unità prive di un preesistente impianto termico, ma deve essere limitata alla parte di spesa imputabile alle unità nelle quali tale impianto era presente. Ai fini della individuazione della quota di spesa detraibile, va utilizzato un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali riferite a ciascun appartamento (circolare 23 aprile 2010, n. 21/E). ATTENZIONE Nell'ambito sia della sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti, con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, sia della sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia, sono comprese nell'agevolazione anche la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati, con contabilizzazione del calore, nonché la trasformazione dell'impianto centralizzato per rendere applicabile la contabilizzazione del calore. È esclusa dall'agevolazione la trasformazione dell'impianto di climatizzazione invernale da centralizzato a individuale o autonomo. TIPOLOGIA DI SPESA E RELATIVA DETRAZIONE TOP SPESE DETRAIBILI Le spese per le quali è possibile fruire della detrazione comprendono sia i costi per i lavori edili connessi con l'intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare gli interventi e acquisire la certificazione energetica richiesta. In relazione agli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica delle strutture opache e delle finestre, nonché a quelli relativi agli impianti di climatizzazione invernale e di produzione di acqua calda, sono detraibili le seguenti spese: a) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali e accessorie, attraverso: • fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; • fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; • demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo; b) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi attraverso: • miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso; • miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni; c) interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda attraverso: • fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento; • smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione. Per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica dell'edificio sono spese detraibili, oltre alle spese professionali, quelle relative alle forniture e alla posa in opera di materiali di coibentazione e di impianti di climatizzazione, nonché la realizzazione delle opere murarie ad essi collegate. CALCOLO E LIMITI DELLA DETRAZIONE L'agevolazione per gli interventi che realizzano un risparmio energetico consiste in una detrazione dall'imposta lorda, che può essere fatta valere sia sull'Irpef che sull'Ires, in misura pari al 55% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2012 o, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, fino al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012. Più specificatamente: a) per i contribuenti non titolari di reddito d'impresa (come le persone fisiche, gli enti non commerciali, gli esercenti arti e professioni) sono detraibili le spese per le quali il pagamento è effettuato mediante bonifico bancario o postale entro il 31 dicembre 2012; b) per i contribuenti titolari di reddito d'impresa, per i quali i lavori sono inerenti all'esercizio dell'attività commerciale, sono detraibili le spese imputabili nei vari periodi d'imposta fino a quello in corso al 31 dicembre 2012. Per interventi di risparmio energetico realizzati nel 2007, la detrazione andava ripartita in tre quote annuali di pari importo: la prima riportata nella dichiarazione dei redditi (modello 730 e/o modello Unico) relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 e le altre due nei due periodi d'imposta successivi. Per gli interventi realizzati dal 1° gennaio 2008, la detrazione poteva essere ripartita in un numero di quote annuali, di pari importo, tra tre e dieci, su scelta irrevocabile del contribuente da esprimere all'atto della prima detrazione. Per gli interventi realizzati dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010, la detrazione andava ripartita in cinque quote annuali, di pari importo. Per gli interventi del 2011 e 2012, sarà obbligatorio ripartire la detrazione in dieci rate annuali. ATTENZIONE Per gli interventi realizzati a partire dal 2008, quando essi consistono nella prosecuzione di interventi appartenenti alla stessa categoria effettuati in precedenza sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione occorre tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti. Inoltre, relativamente agli interventi in corso di realizzazione, la detrazione spetta comunque nel periodo di imposta in cui la spesa è sostenuta, a condizione che il contribuente attesti che i lavori non sono ancora ultimati. Il limite massimo di detrazione deve intendersi riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento e, pertanto, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell'onere da ciascuno effettivamente sostenuto. Anche per gli interventi condominiali l'ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio, tranne le ipotesi in cui l'intervento si riferisca all'intero edificio e non a "parti" di edificio. In quest'ultimo caso, l'ammontare massimo deve ritenersi che costituisca il limite complessivo della detrazione, da ripartire tra i soggetti che hanno diritto al beneficio. Gli importi di 100.000 euro, 60.000 euro e 30.000 euro, stabiliti in relazione ai singoli interventi agevolabili, rappresentano il limite massimo del risparmio d'imposta ottenibile mediante la detrazione, e non il limite di spesa. ATTENZIONE Nel caso in cui siano stati attuati più interventi agevolabili, purché cumulabili, il limite massimo di detrazione applicabile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Così, ad esempio, se sono stati installati i pannelli solari, per i quali è previsto un importo massimo di detrazione di 60.000 euro, e sostituito l'impianto di climatizzazione invernale, per il quale la detrazione massima applicabile è prevista nella misura di 30.000 euro, sarà possibile usufruire della detrazione massima di 90.000 euro. Naturalmente, qualora si attuino interventi caratterizzati da requisiti tecnici che consentano di ricondurli astrattamente a due diverse fattispecie agevolabili – essendo stati realizzati, ad esempio, interventi di coibentazione delle pareti esterne, inquadrabili nell'ambito della riqualificazione energetica dell'edificio o nell'ambito degli interventi sulle strutture opache verticali – il contribuente potrà applicare una sola agevolazione e dovrà indicare nella scheda informativa prevista dall'allegato E a quale beneficio intende fare riferimento. ADEMPIMENTI NECESSARI PER OTTENERE LA DETRAZIONE TOP LA CERTIFICAZIONE NECESSARIA Per fruire dell'agevolazione fiscale sulle spese energetiche è necessario acquisire i seguenti documenti: • l'asseverazione, che consente di dimostrare che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti. In caso di esecuzione di più interventi sullo stesso edificio, l'asseverazione può avere carattere unitario e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richieste. Questo documento, se riguarda gli interventi di sostituzione di finestre e infissi, e nel caso di caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW, può essere sostituito da una certificazione dei produttori; ATTENZIONE In base a quanto previsto dal decreto ministeriale 6 agosto 2009, l'asseverazione del tecnico abilitato può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori. Inoltre, nelle ipotesi di autocostruzione dei pannelli solari, è sufficiente l'attestato di partecipazione ad un apposito corso di formazione. • l'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica, che comprende i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio. Tale certificazione è prodotta successivamente all'esecuzione degli interventi, utilizzando procedure e metodologie approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, oppure le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell'8 ottobre 2005. Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, l'attestato di certificazione energetica degli edifici, qualora richiesto, è prodotto, successivamente alla esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e le metodologie previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, o le procedure approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, o le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell'8 ottobre 2005. In assenza delle citate procedure, dopo l'esecuzione dei lavori può essere prodotto l'attestato di "qualificazione energetica" in sostituzione di quello di "certificazione energetica". Il certificato deve essere predisposto in conformità allo schema riportato nell'allegato A del decreto attuativo ed asseverato da un tecnico abilitato. Gli indici di prestazione energetica, oggetto della documentazione indicata, possono essere calcolati, nei casi previsti, con la metodologia semplificata riportata dall'allegato B (o allegato G) dei decreti attuativi; ATTENZIONE Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008 per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l'installazione di pannelli solari, non occorre più presentare l'attestato di certificazione energetica (o di qualificazione energetica). Tale certificazione non è più richiesta per gli interventi riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione, realizzati a partire dal 15 agosto 2009. • la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato E del decreto attuativo o allegato F, se l'intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l'installazione di pannelli solari. La scheda descrittiva dell'intervento previsto dall'allegato F può essere compilata anche dall'utente finale. La scheda deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e dell'edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito e il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando l'importo per le spese professionali, e quello utilizzato per il calcolo della detrazione. Rettifica della scheda informativa Il contribuente può rettificare, anche dopo la scadenza del termine previsto per l'invio, eventuali errori commessi nella compilazione della scheda informativa. Si possono correggere, ad esempio, errori materiali sui dati anagrafici del contribuente e dei beneficiari della detrazione, i dati identificativi dell'immobile oggetto di intervento, gli importi di spesa indicati in misura non corrispondente a quella effettiva. In ogni caso, la comunicazione in rettifica della precedente deve essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione. Non è necessario rettificare la scheda informativa quando è stato indicato un nominativo diverso da quello dell'intestatario del bonifico o della fattura, o non è stato segnalato che possono aver diritto alla detrazione più contribuenti. In questi casi, infatti, è sufficiente che il contribuente che intende avvalersi della detrazione dimostri di essere in possesso dei documenti che attestano il sostenimento dell'onere e la misura in cui tale onere è stato effettivamente sostenuto. Poiché la detrazione compete solo per le spese effettivamente sostenute, in caso di sconti o abbuoni riconosciuti successivamente all'invio della scheda informativa, il contribuente ha l'obbligo di assoggettare a tassazione separata le somme ricevute a tale titolo, per le quali in anni precedenti ha fruito della detrazione. Pertanto, eventuali rimborsi dovranno essere indicati nella dichiarazione dei redditi dell'anno in cui sono stati ricevuti. L'asseverazione, l'attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali. Tutti i documenti sopraindicati possono essere redatti da un unico tecnico abilitato. ATTENZIONE Per fruire dell'agevolazione fiscale sulle spese energetiche non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva. L'effettuazione degli interventi non deve essere preceduta da alcuna formalità da adempiere nei confronti dell'amministrazione finanziaria, né dall'invio della comunicazione di inizio lavori alla Asl, salvo che quest'ultimo adempimento sia previsto dalle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri. Come previsto per la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie, l'obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera è stato soppresso dal decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011. LE OPERE AMMESSE E I DOCUMENTI DA PREPARARE Intervento Documentazione all'Enea Documentazione tecnica da conservare(1) Riqualificazione energetica di edifici (articolo 1, comma 344, legge 296/2006) con interventi combinati tra loro (ad esempio, coibentazione e sostituzione impianti) • Attestato di qualificazione energetica (allegato A, Dm 19/02/07) • Scheda informativa dell'intervento (Allegato E, Dm 19/02/07), compilata anche dall'utente • Asseverazione di tecnico abilitato (2) • Attestato di certificazione energetica Finestre comprensive di infissi e porte per locali riscaldati (articolo 1, comma 345, legge 296/2006) • Scheda informativa: allegato F, Dm 19/02/07 (singole unità immobiliari); allegato A e allegato E, Dm 19/02/07 (finestre condominiali) • Asseverazione di tecnico abilitato oppure • Certificazione del produttore dell'infisso • Documento che stimi il valore di trasmittanza dei vecchi infissi Coibentazione su pareti o tetti (articolo 1, comma 345, legge 296/2006) • Attestato di qualificazione energetica (allegato A, Dm 19/02/07) • Scheda informativa (allegato E, Dm 19/02/07) • Asseverazione di tecnico abilitato (2) • Attestato di certificazione energetica Installazione di pannelli solari termici (articolo 1, comma 346, legge 296/2006) • Scheda informativa (allegato f, Dm 19/02/07) anche compilata dall'utente • Certificazione di qualità conforme a UNI EN 12975 o UNI EN 12976 o a EN 12975 e EN 12976 Sostituzione impianti di riscaldamento con caldaie a condensazione o pompe di calore e impianti geotermici a bassa entalpia. Sostituzione scaldacqua con modelli a pompa di calore (3) • Scheda informativa (allegato E, Dm 19/02/07) • Asseverazione di tecnico abilitato (2) • In alternativa, per gli impianti sotto i 100 kw, certificazione dei produttori (1) oltre quella prevista per il 36-50%; (2) sostituibile da quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate o dalla relazione attestante la rispondenza delle opere ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 10/1991; (3) quest'ultimo intervento è valido per le spese pagate solo nel corso del 2012. I DOCUMENTI DA TRASMETTERE Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all'Enea: • copia dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica (allegato A del decreto); • la scheda informativa (allegato E o F del decreto), relativa agli interventi realizzati. La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l'invio della documentazione all'Enea, coincide con il giorno del cosiddetto "collaudo" (e non di effettuazione dei pagamenti). Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi li ha eseguiti (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione. La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso il sito www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica. Si può inviare la documentazione a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, sempre entro il termine di novanta giorni dal termine dei lavori, solo ed esclusivamente quando la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall'Enea. L'indirizzo presso cui inviare la documentazione è il seguente: ENEA - Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile Via Anguillarese 301 - 00123 Santa Maria di Galeria (Roma) va indicato il riferimento: Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica. ATTENZIONE Se il contribuente non è in possesso della documentazione, poiché l'intervento è ancora in corso di realizzazione, può fruire comunque della detrazione per le spese sostenute in ciascun periodo d'imposta, a condizione che attesti che i lavori non sono ultimati. LA COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE Per le spese sostenute nei periodi d'imposta successivi al 31 dicembre 2008, in base alle modifiche apportate dal D.L. n. 185 del 2008, i contribuenti devono inviare all'Agenzia delle Entrate una apposita comunicazione approvata con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 6 maggio 2009, fermi restando i requisiti e le altre condizioni previsti dalle relative disposizioni normative. Il nuovo modello deve essere presentato: • in via telematica, con riferimento ai soli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d'imposta, per comunicare le spese sostenute nei periodi d'imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati; • per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d'imposta, inviando un modello per ciascun periodo d'imposta. Non deve essere presentato: • se i lavori sono iniziati e si sono conclusi nel medesimo periodo d'imposta; • se nel periodo d'imposta cui la comunicazione si riferisce non sono state sostenute spese. Invece, riguardo ai termini di presentazione, il modello deve essere presentato entro 90 giorni dal termine del periodo d'imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio. Per gli interventi i cui lavori proseguono per più periodi d'imposta, il modello deve essere presentato entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2009, sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di comunicazione per lavori concernenti gli interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d'imposta. La mancata osservanza del termine previsto per l'invio del modello o l'omessa trasmissione dello stesso non comportano la decadenza dal beneficio fiscale. Per queste violazioni, però, si applica la sanzione prevista dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997 (da 258 a 2.065 euro). COME FARE I PAGAMENTI Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d'impresa. In particolare è previsto che: • i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale; • i contribuenti titolari di reddito di impresa sono esonerati dall'obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale; in tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione. Nel modello di versamento con bonifico bancario o postale vanno indicati: • la causale del versamento; • il codice fiscale del beneficiario della detrazione; • il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori). ATTENZIONE L'obbligo di effettuare il pagamento con bonifico è espressamente escluso per i contribuenti esercenti attività d'impresa poiché il momento dell'effettivo pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza per la determinazione di tale tipologia di reddito. Infatti, ai fini del reddito d'impresa, vale la regola secondo cui il momento di imputazione dei costi si verifica, per i servizi, alla data in cui sono ultimate le prestazioni e, per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione, salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l'effetto traslativo. RITENUTA SUI BONIFICI Dal 1° luglio 2010, al momento del pagamento del bonifico effettuato dal contribuente che intende avvalersi della detrazione del 55%, le banche e le Poste Italiane Spa devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dall'impresa che effettua i lavori. Con l'entrata in vigore del decreto legge n. 98/2011, la ritenuta è pari al 4% (era del 10% fino al 5 luglio 2011). La base di calcolo su cui operare la ritenuta è l'importo del bonifico diminuito dell'Iva. La ritenuta non deve essere operata quando il pagamento può essere effettuato con modalità diverse dal bonifico (assegno, vaglia, carta di credito). Con la circolare n. 40 del 28 luglio 2010 l'Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative sull'applicazione della ritenuta. ADEMPIMENTI PER GLI INTERVENTI IN LEASING Riguardo alle modalità di fruizione dell'agevolazione per il contribuente che finanzia la realizzazione dell'intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing, con la circolare n. 21/E del 23 aprile 2010 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che: • si applicano le regole previste per i titolari del reddito di impresa e, pertanto, non vi è obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale; • gli adempimenti documentali (comunicazione all'Agenzia delle Entrate per i lavori che proseguono in più periodi d'imposta, invio della scheda informativa all'Enea) devono essere assolti dal contribuente che usufruisce della detrazione. La società di leasing deve solo fornire una documentazione che attesti la conclusione dell'intervento di riqualificazione energetica e l'ammontare del costo sostenuto, su cui si calcola la detrazione. I DOCUMENTI DA CONSERVARE Per poter fruire del beneficio fiscale è necessario conservare ed esibire all'Amministrazione finanziaria, qualora ne faccia richiesta, la documentazione relativa agli interventi realizzati. In particolare, va conservato: 1. il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato; 2. la ricevuta di invio tramite internet o la ricevuta della raccomandata postale all'Enea; 3. le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi; 4. per i contribuenti non titolari di reddito d'impresa, la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso cui è stato effettuato il pagamento. Nel caso in cui gli interventi siano stati effettuati su parti comuni di edifici, devono essere conservate ed eventualmente esibite anche la copia della delibera assembleare e quella della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Se i lavori sono effettuati dal detentore dell'immobile, deve essere conservata ed esibita la dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario. Fonte:http://www.dossier.net/abitazioni/risparmio-energetico.htm Fonte: "Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico", guida dell'Agenzia delle Entrate, dicembre 2011.